Il TAR Calabria si è definitivamente pronunciato sul ricorso promosso da Locride Ambiente contro l’ordinanza del 29 dicembre 2021 del Comune di Palmi con cui veniva affidato alla ditta ricorrente, in via temporanea e d’urgenza, l’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti..
Il Comune di Palmi è stato condannato al pagamento, in favore della Locride Ambiente, delle spese di lite pari a 1.500,00, oltre oneri di legge..
La proroga dell’affidamento a Locride Ambiente del servizio di raccolta dei rifiuti si era resa necessaria perché alla data del 29 dicembre 2021 la Città Metropolitana di Reggio Calabria, che ha svolto la gara d’appalto per l’individuazione di una nuova ditta a cui affidare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Palmi, non aveva terminato tutti gli adempimenti; tale situazione avrebbe lasciato la città scoperta dal servizio, con conseguenze gravi sotto il profilo dell’igiene.
Il ricorso di Locride Ambiente, discusso il 9 febbraio scorso, si è basato principalmente sul fatto che l’azienda era creditrice nei confronti dell’Ente ed il legale ha fatto leva sul fatto che la proroga “imposta” dal Comune di Palmi sarebbe stata illegittima «perché, al di là del richiamo meramente formale alla situazione emergenziale verificatasi, non troverebbero giustificazione in oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara non imputabili all’amministrazione appaltante. Tali ritardi, invece, sarebbero stati causati dalla colpevole inerzia del Comune di Palmi, che si sarebbe illegittimamente giovato della prevista proroga precostituendo, soltanto qualche giorno prima delle previste scadenze, i presupposti per dare un’apparente motivazione ai propri provvedimenti, pur nella consapevolezza che una procedura di gara di tale portata avrebbe implicato tempi di svolgimento fisiologicamente lunghi».
Inoltre «La prosecuzione del servizio sarebbe stata unilateralmente assunta nei confronti della società ricorrente, senza la previa attivazione di alcun contraddittorio che avrebbe dovuto essere invece garantito, tanto più in considerazione della volontà della ricorrente di non proseguire il rapporto con il Comune di Palmi, se non previa revisione dei prezzi e delle condizioni contrattuali. L’ordinanza impugnata sarebbe, altresì, illegittima anche nella parte in cui, oltre ad imporre a Locride Ambiente la forzosa prosecuzione del ridetto servizio, ne determina unilateralmente il corrispettivo, imponendo un prezzo inadeguato per il suo espletamento che, proprio perché non più remunerativo, va a discapito anche della corretta esecuzione del servizio medesimo».
Il giudici del TAR hanno così considerato ammissibile il ricorso promosso dalla Locride e condannato l’Ente.