Una sentenza che rischia di paralizzare l’intero settore dell’edilizia calabrese e di bloccare centinaia di pratiche all’interno degli Uffici della Pubblica Amministrazione. È la sentenza della Corte Costituzionale del 23 novembre scorso, che ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune disposizioni della legge della Regione Calabria del 2 luglio 2020, che andava ad apportare modifiche e integrazioni al “Piano Casa” del 2010.
A spiegare la questione nel dettaglio è l’avvocato palmese Pasquale Saffioti, che ne ha analizzato le cause dell’illegittimità e gli effetti che ne conseguiranno.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva infatti mosso questioni sulla legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge della Regione Calabria in questione, facendo riferimento agli articoli 9 e 117 secondo comma, lettera s), della Costituzione, e al principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni.
Le disposizioni regionali impugnate avrebbero infatti consentito interventi di trasformazione del territorio al di fuori del quadro di pianificazione condiviso con lo Stato, e sarebbero lesive della competenza legislativa esclusiva statale in materia, nonché del principio di leale collaborazione. Inoltre, le disposizioni sarebbero in contrasto anche con l’impegno che la Regione Calabria ha assunto con il MIBACT nel 2012, quando aveva stabilito un rapporto di collaborazione istituzionale in vista dell’elaborazione congiunta del piano paesaggistico regionale.
Fra i vari cambiamenti introdotti dalla legge regionale impugnata, vi era l’innalzamento dei limiti di superficie delle unità abitative entro cui sono consentiti interventi edilizi straordinari di ampliamento del volume, di variazione della destinazione d’uso e di variazione del numero delle unità immobiliari. Tali disposizioni sugli interventi edilizi venivano adottate dalla Regione in via del tutto autonoma e distante dal quadro di riferimento statale.
Altre problematiche derivavano dagli articoli di tale legge che avrebbero consentito interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti. Anche in questo caso la Regione avrebbe illegittimamente disciplinato, in via del tutto autonoma, interventi di modifica fisica in aumento e in elevazione di edifici durante la loro ricostruzione dopo la demolizione, nonché del loro riposizionamento, andando anche in questo caso al di fuori di ogni criterio di pianificazione paesaggistica da concordare necessariamente ed inderogabilmente con lo Stato.
La Corte Costituzionale ha ritenuto fondate tutte le disposizioni impugnate, e con la sentenza n. 219/2021 del 23.11.2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 luglio 2020, n. 10, recante “Modifiche e integrazioni al Piano Casa (legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)”.
Nonostante la legge sia stata dichiarata incostituzionale, essa continuerà ad avere effetto per quei rapporti costituitisi prima della sentenza della Corte Costituzionale. La stessa legge però dovrà essere disapplicata per i rapporti che non sono stati ancora costituiti o che sono ancora in corso di perfezionamento.