Articolo di Salvatore Larocca
Sembra essere giunta al capolinea l’annosa vicenda dello stabilimento termale che vede, sin dal finire dello scorso anno, l’amministrazione comunale e la Terme Service s.r.l. gestore delle terme stesse, fronteggiarsi a colpi di carta bollata per la gestione delle stesse, dopo l’intervenuta scadenza quindicinale della gestione privata.
Era intendimento dell’amministrazione comunale tornare alla gestione diretta dello storico stabilimento termale, ma contrastata dalle richieste del gestore privato che invocava il diritto di prelazione per il prosieguo della gestione.
Dopo una serie di atti dell’ufficio tecnico comunale si era arrivati all’emissione di un’ordinanza di sgombero, emessa il primo aprile scorso, nei confronti della Terme Service, intimando la riconsegna dello stabilimento entro dieci giorni.
Atto che dopo un primo ripensamento, nella tarda serata dell’ultimo giorno disponibile per l’esecuzione dell’ordinanza stessa, la società notifica l’opposizione all’Ente, ricorrendo al Presidente del tribunale amministrativo, adducendo, evidentemente, all’ ex art. 61 c.p.a. “ante causam” vedendosi accolto il ricorso da parte del TAR di Reggio Calabria che fissa, per il dieci maggio l’udienza per la trattazione.
Ieri la discussione del ricorso con l’emissione dell’ordinanza 100 che rigetta il ricorso della Terme service s.r.l. e che qui riportiamo:
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Terme Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Gentile, con domicilio eletto, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria di questo Tribunale, in Reggio Calabria, viale Amendola n. 8/B;
contro
Comune di Galatro, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore,
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– quanto al ricorso principale:
a) del provvedimento prot. n. 5446 del 16 dicembre 2016, mediante il quale il Comune di Galatro ha convocato la Terme Service s.r.l. per la riconsegna della struttura “Nuove Terme comunali” ubicata in località Terme del Comune di Galatro, per intervenuta scadenza del contratto di affidamento rep. n. 369 dell’11 gennaio 2001;
b) della nota prot. n. 5580 del 27 dicembre 2016 emessa dal Comune di Galatro e recante preavviso di diniego dell’esercizio del diritto di prelazione ex art.10 bis L.241/90;
c) del provvedimento prot. n. 229 del 19 gennaio 2017 mediante il quale il Comune di Galatro, in risposta alla osservazioni presentate dalla Terme Service s.r.l. in data 20 dicembre 2016, ha ritenuto illegittimo il rifiuto opposto dalla società alla restituzione dei beni immobili e delle attrezzature affidate con concessione ed ha intimato alla medesima di provvedere senza ulteriore ritardo al relativo rilascio in favore del Comune proprietario;
d) del provvedimento prot. n. 253 del 20 gennaio 2017 mediante il quale il Comune di Galatro ha rigettato in via definitiva l’istanza di rinnovo della concessione presentata dalla Terme Service s.r.l.;
– quanto ai motivi aggiunti:
a) della nota della Regione Calabria prot. n. 97733 del 21 marzo 2017, con cui, sul presupposto del parere dell’Avvocatura Regionale, è stata revocata la nota n. prot. 369618 del 9 dicembre 2016 con la quale si era espresso parere contrario alle domande di subentro del Comune di Galatro nelle autorizzazioni e nell’accreditamento della Terme Service s.r.l.;
b) della nota prot. n. 1327 del 31 marzo 2017, con cui si è disposto lo sgombero degli immobili di proprietà comunale assegnando il termine di 10 giorni per la riconsegna a decorrere dalla data di notifica dell’ordine;
c) della successiva nota prot. n. 1425 del 7 aprile 2017 di intimazione alla riconsegna delle “Nuove Terme” di Galatro alle ore 11.00 del 10 aprile 2017, con l’avvertimento che, in caso contrario, alle ore 12.00 si sarebbe proceduto all’immissione in possesso coattivo con l’ausilio della forza pubblica;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, comunque, lesivo del diritto della società ricorrente ed, in particolare, del parere dell’Avvocatura Regionale cui si fa cenno nel provvedimento sub a);
e) nonché per l’accertamento del diritto della Terme service s.r.l. al rinnovo dell’affidamento della gestione delle Nuove Terme di Galatro con annesse struttura alberghiera, secondo quanto previsto dall’art. 8 della Convenzione, previa declaratoria della inconfigurabilità di gravi inadempimenti agli obblighi posti in capo al concessionario;
f) in via subordinata, del diritto della Terme Service s.r.l. alla proroga del rapporto contrattuale in essere per il tempo necessario all’individuazione di un nuovo contraente mediante procedura ad evidenza pubblica;
g) in via ulteriormente subordinata, del diritto della Terme Service a conseguire l’indennizzo per le opere realizzate ed acquisite al patrimonio comunale ai sensi e per gli effetti degli artt. 934 e 936 c.c., nonché per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno conseguente all’illegittimità ed illiceità dei provvedimenti adottati nei confronti della ricorrente, nonché ai gravi inadempimenti di cui si è resa colpevole l’amministrazione concedente rispetto agli obblighi posti a suo carico ed in violazione del dovere di cooperazione che deve caratterizzare la prestazione del creditore.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Galatro;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Viste le censure dalla parte ricorrente dedotte avverso gli atti gravati;
Preso atto delle argomentazioni esposte dalla difesa delle Amministrazioni intimate;
Escluso che, nel quadro della sommaria delibazione propria della presente sede cautelare, le doglianze articolate con il mezzo di tutela all’esame evidenzino profili di fondatezza, sì da consentire un positivo apprezzamento del fumus boni juris inerente alla formulata istanza cautelare, con particolare riferimento alla sussistenza del diritto al rinnovo della concessione n. 369 dell’11 gennaio 2001;
Peraltro escluso che il paventato pregiudizio riveniente dall’esecuzione degli atti impugnati dimostri carattere di gravità ed irreparabilità, sì da consentire un positivo apprezzamento del periculum in mora, indispensabile ai fini dell’accoglimento della formulata istanza cautelare, attesa la natura meramente economica del danno dedotto in giudizio;
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare in ragione della complessità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
Soddisfatto il sindaco Carmelo Panetta che dichiara che “La conferma della legittimità dell’ordinanza di sgombero e degli altri atti del procedimento amministrativo culminato con il rigetto della richiesta di rinnovo del contratto presentata dalla ex concessionaria non può che riempirci di soddisfazione, anche perché ci rende giustizia delle severe critiche che, spesso non disinteressatamente, negli ultimi mesi ci sono state mosse. Purtroppo, per responsabilità non nostre, la stagione termale è già partita e questo ci costringerà a modificare i nostri progetti, con il rinvio dell’affidamento alla Fondazione e l’avvio della gestione in economia. In ogni caso siamo già pronti e siamo sicuri che presto ridaremo alle Terme di Galatro il fasto che meritano” a cui si affianca la soddisfazione dell’intera amministrazione comunale come sottolinea l’Assessore Pasquale Simari che dichiara che “La decisione del TAR di Reggio Calabria non giunge assolutamente inaspettata ma rappresenta il giusto riconoscimento alla validità delle scelte che in questi mesi l’Amministrazione Comunale ha avuto il coraggio di assumere. Nonostante si tratti di un provvedimento di natura cautelare, e per questo a cognizione sommaria, ci tranquillizza il fatto che i giudici amministrativi siano entrati nel merito della vicenda ed abbiano espressamente escluso la fondatezza del ricorso proposto della Terme Service “con particolare riferimento alla sussistenza del diritto al rinnovo della concessione n. 369 dell’11 gennaio 2001”. Per questo risultato mi corre l’obbligo di ringraziare, per l’eccellente lavoro svolto, il Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, Architetto Michele Politanò, e gli Avvocati Salvatore Galluzzo e Dario Latella, che ci stanno validamente supportando in questa difficile vertenza”.